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Pensione supplementare

Il requisito anagrafico della pensione supplementare è un elemento costitutivo per il diritto al beneficio

Per presentare la domanda di pensione supplementare occorre aver perfezionato tutti i requisiti richiesti per tale prestazione, compreso il requisito anagrafico; qualora la domanda sia presentata prima di tale data, deve essere respinta e deve essere presentata una nuova domanda, a nulla rilevando la maturazione dell’età richiesta in un momento successivo alla presentazione della prima domanda.

Con l’ordinanza 21189/2018, la Corte di cassazione ha respinto la tesi dei legali di una pensionata ed ha accolto il ricorso dell’Istituto di Previdenza in quanto l’assicurata l’aveva presentata con due mesi di anticipo rispetto perfezionamento del requisito anagrafico richiesto (a suo tempo, 60 anni).

Come noto la prestazione è riconosciuta in favore degli iscritti presso l’assicurazione generale obbligatoria (AGO) e che siano titolari di una pensione principale a carico di un Fondo sostitutivo o esclusivo dell’AGO, e che rispettino due condizioni:

 aver compiuto l’età pensionabile di vecchiaia;
 non possedere i requisiti contributivi per la liquidazione di una pensione di vecchiaia.

I giudici della Suprema corte hanno cassato la decisione della Corte d’appello in quanto ‘il requisito costitutivo dell’età anagrafica per la pensione supplementare deve essere perfezionato al momento della domanda amministrativa’.

In base all’articolo 5 della L. n. 1338 del 1962:
“L’assicurato cui sia stata liquidata o per il quale, sussistendo il relativo diritto, sia in corso di liquidazione la pensione a carico di un trattamento di previdenza sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che ne comporti l’esclusione o l’esonero, ha facoltà di chiedere la liquidazione di una pensione supplementare in base ai contributi versati o accreditati nell’assicurazione stessa qualora detti contributi non siano sufficienti per il diritto a pensione autonoma. Il diritto alla pensione supplementare è subordinato alla condizione che il richiedente abbia compiuto l’età stabilita per il pensionamento di vecchiaia dalle norme dell’assicurazione obbligatoria o sia riconosciuto invalido ai sensi dell’art. 10 del regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636. La pensione supplementare decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda”.
In conclusione, il requisito costitutivo dell’età anagrafica per la pensione supplementare deve essere perfezionato al momento della domanda amministrativa. Nella fattispecie in questione la pensionata avrebbe dovuto produrre la domanda al

raggiungimento dell’età pensionabile. Non avendolo fatto la pensione supplementare potrà decorrere solo dal momento in cui la pensionata avrà proposto nuova istanza, perdendo così il diritto ad eventuali arretrati.

Per qualsiasi problematica attinente l’argomento trattato, o per altra questione di natura previdenziale, il Patronato 50&PiùEnasco offre tutta la consulenza e l’assistenza necessarie.

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