Primo Piano

Dal 1° luglio scatta l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro

il nuovo obbligo decorrerà per i soggetti con volume d’affari, nell’anno 2018, superiore a 400.000 euro a partire dal 1° luglio 2019, per tutti gli altri dal 1° gennaio 2020.

a) la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi potrà avvenire entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione e non più il giorno stesso come originariamente previsto;

b) nel primo semestre di vigenza dell’obbligo, non verranno applicate sanzioni nel caso in cui la trasmissione sia effettuata, seppur in ritardo, entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermo restando l’obbligo di memorizzazione giornaliera;

c) la proroga al 30 settembre 2019 dei versamenti delle imposte dirette, dell’IRAP e dell’IVA, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

i commercianti al minuto e assimilati che emettono lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale devono fare i conti con un nuovo adempimento: l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati.

Tali strumenti sono definiti “Registratori Telematici” – RT (cfr. Provvedimento n. 182017 del 28 giugno 2016 dell’Agenzia delle Entrate) e sono costituiti da componenti hardware e software atti a registrare, memorizzare in memorie permanenti e inalterabili, elaborare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati fiscali introdotti attraverso dispositivi di input.

 

Il nuovo obbligo, che decorre dal 1° gennaio 2020:

a) è anticipato al 1° luglio 2019 per coloro che hanno, per l’anno 2018, un volume d’affari superiore a 400.000 euro;

b) sostituisce la registrazione dei corrispettivi di cui all’articolo 24, primo comma, del decreto IVA (la quale, occorre evidenziare, resta comunque possibile su base volontaria);

c) sostituisce le modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, prima declinato attraverso ricevuta fiscale o scontrino fiscale, fermo restando l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

 

Avvio facoltativo della procedura di memorizzazione e trasmissione corrispettivi giornalieri prima del 1° luglio 2019
Secondo quanto già illustrato dall’Agenzia dell’Entrate, le operazioni individuate nell’art. 22 del decreto IVA (commercio al minuto ed attività assimilate) devono essere certificate:

a) nei confronti dei soggetti passivi d’imposta e, a loro richiesta, verso i consumatori, per mezzo di una fattura;
b) mediante il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale, ma solo sino al 31 dicembre 2019, o al 30 giugno 2019 laddove il cedente/prestatore abbia un volume d’affari superiore, per il periodo d’imposta 2018, a 400.000 euro;
c) tramite memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

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