Con il decreto n. 178 del 19 aprile 2019 l’ANPAL ha istituito l’Incentivo Occupazione Sviluppo Sud la cui gestione della misura è affidata all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in qualità di organismo Intermedio, per favorire l’assunzione di persone con difficoltà di accesso all’occupazione.
L’incentivo, infatti, spetta ai datori di lavoro che assumano, tra il 1° maggio e il 31 dicembre 2019, persone disoccupate in possesso di determinati requisiti soggettivi.
Destinatari dell’incentivo
L’incentivo spetta ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo compreso tra il 1° maggio 2019 al 31 dicembre 2019:
– persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del D.lgs. n. 150/2015, cioè soggetti privi di impiego che dichiarano, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro;
– persone disoccupate ai sensi dell’art. 4, comma 15-quater Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 (convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019) cioè beneficiari del Reddito di Cittadinanza in particolari condizioni di criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l’avvio di un percorso di inserimento al lavoro.
Tali soggetti dovranno essere:
o lavoratori di età compresa tra i 16 anni e 34 anni di età;
o lavoratori con 35 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
I destinatari in questione non devono, comunque, aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro che richiede l’incentivo.
Ambito territoriale di ammissibilità
L’incentivo, indipendentemente dalla residenza del lavoratore, spetta esclusivamente nel caso cui
la sede di lavoro, presso la quale viene effettuata l’assunzione, sia ubicata nelle seguenti Regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna.
Tipologie contrattuali incentivate
L’incentivo è riconosciuto esclusivamente per le seguenti tipologie contrattuali, anche in caso di lavoro a tempo parziale:
o contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
o contratto di apprendistato professionalizzante.
L’incentivo è riconosciuto anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato e rientra nell’ambito di applicazione dell’incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato. L’incentivo è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente.
Importo dell’incentivo
L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile.
In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.
L’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2021.
Compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di stato e fruizione dell’incentivo oltre i limiti
del regime “de minimis”
L’incentivo può essere fruito alternativamente:
i. in regime di cosiddetto “de minimis” con la previsione che in caso di accertato superamento dei limiti stabiliti dalla normativa europea in materia l’INPS provvede alla revoca dell’incentivo, con applicazione delle sanzioni civili di legge;
ii. conformemente alla disciplina del Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, alle seguenti condizioni:
o qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto da intendersi quale aumento netto del numero di dipendenti di un datore di lavoro rispetto alla media dei dodici mesi precedenti l’assunzione, da mantenersi per tutto il periodo di assunzione agevolata. Il requisito dell’incremento occupazionale netto non è richiesto per i casi in cui il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale;
o l’intensità massima di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili come previsto dall’articolo 32 del Regolamento UE n. 651/2014;
o Per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 34 anni di età, l’incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta al requisito dell’incremento occupazionale netto, ricorra una delle seguenti condizioni:
– il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
– il lavoratore non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
Cumulabilità con altri incentivi
L’incentivo è cumulabile:
– con l’incentivo previsto dall’art. 8 del Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019, cioè per imprese che assumono soggetti beneficiari di Reddito di cittadinanza;
– con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua;
– nei limiti massimi di intensità di aiuto previsti dai regolamenti europei in materia di aiuti di stato, con altri incentivi di natura economica introdotti e attuati dalle Regioni del Mezzogiorno in favore dei datori di lavoro che abbiano sede nel territorio di tali Regioni.
Procedimento di ammissione all’incentivo
Al fine di fruire del beneficio di cui al presente decreto, i datori di lavoro interessati devono inoltrare un’istanza preliminare di ammissione all’INPS esclusivamente attraverso apposito modulo telematico.
Autorizzazione dell’incentivo e limiti di spesa
L’INPS autorizza il beneficio nei limiti delle risorse disponibili, sulla base di una stima previsionale del costo legato ad ogni assunzione agevolata. Il beneficio è autorizzato secondo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza preliminare.