Con riferimento all’articolo 121 del decreto rilancio, la risposta alla sua domanda deve essere affrontata in chiave di trasformazione (neutrale) delle detrazioni d’imposta, spettanti per determinate fattispecie fiscalmente agevolate, in crediti d’imposta.
Il credito d’imposta, oggetto di trasformazione, deve essere fruito con le stesse modalità della detrazione originaria. Occorre, pertanto, verificare la struttura della detrazione originaria (aliquota, tetto di spesa, ripartizione temporale delle rate annuali) e applicarla in forma di credito d’imposta alle fattispecie agevolabili riportate nello stesso articolo.
Ove la ripartizione temporale delle rate della detrazione sia di 10 anni, il credito potrà essere fruito unicamente in 10 rate, qualora a fronte della medesima categoria di spesa agevolabile (es. spesa per efficientamento energetico) siano previste differenziazioni in tema di tipologia d’intervento, occorre preliminarmente verificare se vi siano correlate differenti previsioni di ripartizione temporale di fruizione del beneficio (i.e.: 5 o 10 anni).
Con riferimento all’articolo 119 dello stesso decreto vi è da osservare, infatti che la detrazione di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, (rientrante nella categoria di agevolazione fiscale per interventi di efficientamento energetico), relativamente alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, deve riguardare esclusivamente e tassativamente specifici interventi tecnici. In particolare:
- isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A;
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici… e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.
Dal combinato disposto dei due articoli è possibile pertanto pervenire alle seguenti conclusioni: in presenza di interventi di efficientamento energetico diversi da quelli tassativamente richiamati dall’art. 119, comma 1 la detrazione (trasformabile in credito d’imposta) è ordinariamente ed esclusivamente fruibile in 10 anni; coerentemente gli interventi di efficientamento energetico tassativamente richiamati dall’art. 119, comma 1 la detrazione (trasformabile in credito d’imposta) è ordinariamente fruibile in 5 anni.
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