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FEDEPREZIOSI : DIAMANTI IN BANCA: SI DEVE CAMBIARE REGISTRO MAGGIOR TRASPARENZA PER GARANTIRE IL MERCATO

Roma, 31 ottobre 2018 – L’Antitrust, con il provvedimento reso noto alla fine del corrente mese, interviene nuovamente in maniera decisa per imporre chiarezza nell’ambito delle informative da consegnare preliminarmente agli acquirenti dei cosiddetti “diamanti da investimento”.

L’AGCM-Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato pone un ulteriore tassello in un mosaico, che sempre più prende forma, indicando al mercato ulteriori chiavi di lettura in merito alla necessaria chiarezza e trasparenza che devono caratterizzare la documentazione informativa e contrattuale da fornire all’acquirente, documentazione in cui devono essere evidenziati in maniera inequivocabile i rischi connessi all’acquisto di diamanti, in particolare con riferimento alla difficoltà di rivendita, nonché di realizzazione di ricavi superiori o equivalenti al capitale impiegato.

Quest’ultimo passaggio fa seguito alla pronuncia “storica” dell’AGCM dell’ottobre 2017 con cui, alla luce dell’identificazione di “pratiche commerciali scorrette”, comminò agli istituti bancari Intesa SanPaolo, UniCredit, BPM, MPS e alle due società Intermarket Diamond Business (IDB) e Diamond Private Investment (DPI) una pesante sanzione pecuniaria, nonché all’intervento del giugno 2018 nei confronti di Diamond Private Investment (DPI) dopo che quest’ultima, a seguito del primo provvedimento, non aveva provveduto  ad aggiornare il proprio materiale informativo in maniera sufficiente a garantire una corretta informazione circa i rischi derivanti dall’acquisto di diamanti  e l’incertezza dei rendimenti prospettati.

L’attuale delibera, che fa seguito alla segnalazione presentata da AltroConsumo nel marzo 2017, sgombra il campo da possibili incomprensioni nei rapporti con il mercato. Obiettivo trasparenza, dunque, per DLB-DIAMOND LOVE BOND e UBI-UNIONE DI BANCHE ITALIANE, a cui erano stati contestati profili di illegittimità della pratica commerciale, i quali si sono assunti precisi e formali impegni per “rendere ancor più evidente al consumatore le caratteristiche ed i rischi connessi all’acquisto di diamanti affinché lo stesso compia scelte di acquisto consapevoli, sgombrando il campo dalla eventualità che i consumatori  – ai quali l’offerta del diamante è fatta da consulenti bancari – possano accostare il suddetto acquisto ad una qualsiasi forma di ‘investimento’ tradizionale”.

Si tratta di un impegno di trasparenza contrattuale da parte di entrambe gli attori, che ha consentito di chiudere il procedimento senza l’accertamento di alcuna infrazione, teso a imporre l’informazione preliminare al mercato attraverso strumenti ritenuti idonei quali il sito web, l’informativa pre-contrattuale, nonché le brochure distribuite in banca e gli stessi contratti di acquisto. Si deve consentire all’investitore – che abbia un patrimonio minimo di 100.000 euro – di comprendere la natura del bene, cui va destinato un massimo del 5% dei risparmi, che non va considerato come un bene di consumo, non paragonabile a un prodotto finanziario, non oggetto di rendimento, la cui liquidità non è regolamentata: il suo valore è dettato semplicemente dall’incontro tra la domanda e l’offerta ai vari livelli della filiera, con tutti i rischi connessi in una successiva rivendita. Inoltre, dovrà essere indicata la mancanza di un obbligo o garanzia di riacquisto da parte dell’Istituto di Credito e dell’Intermediario.

 Infine, un passaggio non meno importante è rappresentato dall’impegno assunto dalla Banca di una specifica formazione in materia per il proprio personale, il quale dovrà anche seguire regole di massima chiarezza nel fornire elementi quali il prezzo e la sua composizione, nonché i fattori di rischio ed il ruolo della banca. Al tempo stesso, si riserva di porre in essere provvedimenti disciplinari nei confronti chi dovesse non ottemperare alle disposizioni.

Estratto dal provvedimento AGCM  pubblicato alle pagine 35-44

http://www.agcm.it/pubblicazioni/bollettino-settimanale/2018/39/Bollettino-39-2018

…omissis

Gli impegni di DLB

Con nota pervenuta in data 20 luglio 2018, il professionista Diamond Love Bond S.p.A. ha presentato una proposta di impegni, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9 del Regolamento.

In particolare, tali impegni – che nella loro versione definitiva sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante prevedono la modifica dei messaggi contenuti nelle pagine del sito internet della società denominate “Perché acquistare diamanti” “Prezzi” aggiungendo, tra le informazioni rese al consumatore, che: i) il diamante non è un prodotto finanziario ma un bene di consumo e non è quindi corretto parlare di rendimento. È un prodotto soggetto a oscillazioni di prezzo il cui valore può non restare inalterato nel tempo o anche subire significative riduzioni, la cui liquidità non è regolamentata, basandosi semplicemente sull’incontro tra la domanda e l’offerta ai vari livelli della filiera; ii) può essere difficile per il consumatore realizzare la vendita del diamante in tempi rapidi rispetto al momento in cui si adotta la decisione di vendere. È possibile quindi che si verifichi un allungamento dei tempi di vendita e che il consumatore che intenda realizzare in tempi brevi possa dover vendere a un prezzo sensibilmente inferiore a quello di acquisto; iii) si consiglia di dedicare all’acquisto di diamanti una parte marginale del proprio patrimonio che non superi il 5% del patrimonio stesso, con un patrimonio di 100.000 euro al momento dell’acquisto.

Tali informazioni saranno inserite anche nell’informativa pre-contrattuale, in alcune clausole del contratto di acquisto e nella brochure.

La società si è impegnata a mettere a disposizione del consumatore un’informativa precontrattuale predisposta ai sensi dell’art. 49 del Codice del Consumo, chiarendo la non agevole liquidabilità degli stessi. La suddetta informativa è visionabile e scaricabile in più punti del sito di DLB e dovrà essere sottoscritta dal consumatore al fine di dimostrarne l’avvenuta presa di conoscenza.

La società si è impegnata altresì ad avviare e svolgere corsi di formazione ai funzionari della banca che andranno a proporre la vendita dei diamanti e a rimborsare spese e costi eccezionalmente ed erroneamente addebitati ai consumatori che, dal 2015 ad oggi, hanno esercitato il diritto di recesso.

Il professionista ha fatto presente di aver già attuato tutte le misure descritte ad eccezione di quelle strettamente legate alla ripresa dell’attività di vendita da parte di UBI, attualmente sospesa, con la precisazione che la Società rispetterà i suddetti impegni anche qualora dovesse intraprendere rapporti commerciali con altro operatore bancario.

 

Gli impegni di UBI

Con nota pervenuta in data 20 luglio 2018, il professionista UBI ha presentato una proposta di impegni, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9 del Regolamento.

In particolare, tali impegni – che nella loro versione definitiva sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante – prevedono che la Banca sottoponga al cliente

che manifesti interesse all’acquisto dei diamanti la documentazione informativa e contrattuale predisposta sia dalla Diamond Love Bond che dalla stessa Banca, avendo cura di specificare: iil ruolo di mero intermediario assunto dalla Banca nell’operazione di vendita dei diamanti; ii) il loro prezzo di vendita, comprensivo di tutte le voci di costo indicate, compresa tra il 15% ed il 20%, quale remunerazione per l’attività di intermediazione da essa svolta; iii) nonché che DLB (e la Banca) non assumono alcun obbligo di riacquisto o garanzia di riacquisto dei prodotti venduti ai clienti; iv) che il cliente può recedere dal contratto sottoscritto con DLB entro il termine di 14 giorni dall’avvenuto ritiro dei diamanti presso la Banca.

La Banca si è impegnata, inoltre, ad adottare una nuova Circolare operativa di Gruppo da diramare a tutte le filiali della rete aderenti all’iniziativa Diamanti in Banca che, riprendendo ed affinando la procedura già descritta nella Circolare n. 222 del 2 maggio 2017, indicherà dettagliatamente tutte le informazioni che il personale della Banca è obbligato ad illustrare al consumatore in fase di prospettazione dell’acquisto ed in particolare i fattori di rischio connessi all’acquisto dei diamanti con particolare riferimento al rischio di mercato e al rischio di liquidabilità, soprattutto in considerazione del fatto che DLB e la Banca non offrono alcun servizio di “ricollocamento” della pietra venduta.

UBI ha definito il target di clientela cui riservare l’acquisto dei diamanti, specificando che l’iniziativa è riservata ai Clienti titolari di conto corrente presso UBI Banca e con un patrimonio superiore a 100.000 euro, per un valore complessivo dei diamanti acquistati, non superiore al 5% del patrimonio dell’acquirente.

Per quanto riguarda il controllo sull’attività del proprio personale, UBI si è impegnata a rafforzare ulteriormente le procedure di controllo e di monitoraggio sull’attività del personale della Banca addetto all’attività di intermediazione nella vendita di diamanti, introducendo una specifica

procedura di controllo, articolata su più livelli e finalizzata a verificare l’effettivo ed esatto adempimento, da parte del personale interessato, degli obblighi informativi previsti dalle disposizioni operative interne. Sempre nell’ottica di rendere il controllo efficiente, la Banca si è

impegnata a circoscrivere l’accesso all’applicativo Diamanti in Banca (necessario per poter materialmente effettuare l’ordine dei Diamanti) in via esclusiva ai Consulenti Premium e Private Relationship Manager, come precisato nella circolare interna.

UBI si è impegnata, altresì, a proseguire nella attività di formazione e aggiornamento del personale, prevedendo lo svolgimento di corsi periodici di aggiornamento dedicati al personale incentrati sulle disposizioni operative interne che regolano il procedimento di vendita dei diamanti e sul contenuto del materiale informativo sottoposto all’attenzione del cliente, con un focus specifico sulla disciplina in materia di pratiche commerciali scorrette.

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