Sommario: Le novità in caso di adozione e affidamento di minore. Le nuove tutele per gli iscritti alla gestione separata previste dal Jobs Act. Le indicazioni operative dell’Inps.
L’indennità di maternità nei casi di adozione o affidamento preadottivo internazionale per i lavoratori iscritti alla Gestione separata decorre dall’ingresso in Italia (e non più in famiglia) del minore. Pertanto, il giorno di ingresso in Italia del minore, indicato nell’autorizzazione rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI), si aggiunge al periodo indennizzabile di maternità, pari quindi complessivamente a 5 mesi e 1 giorno.
La tutela della maternità e della paternità delle lavoratrici (e dei lavoratori) iscritti in via esclusiva alla Gestione separata del lavoro autonomo ha visto, in quest’ultimo anno, alcuni interventi che ne hanno migliorato le condizioni di fruizione.
In particolare, si è innalzato il livello di protezione nei casi di adozione e affidamento preadottivo nel senso che:
– in ambito nazionale, la possibilità di chiedere l’indennità di maternità è prevista anche per i minori di età superiore ai 6 anni al momento dell’adozione o dell’affidamento preadottivo;
– per l’adozione e l’affidamento preadottivo internazionale, il periodo indennizzabile decorre dall’ingresso del minore in Italia e non più dall’ingresso in famiglia.
Quando spetta l’indennità di maternità
L’indennità di maternità spetta sulla base di idonea documentazione, in caso di adozione o di affidamento preadottivo nazionale per i 5 mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia, o, in caso di adozione o di affidamento preadottivo internazionale, dall’ingresso del minore in Italia.
In tal senso, l’ultimo decreto ministeriale dispone che, a decorrere dal 20 aprile 2016, i lavoratori iscritti alla Gestione separata, genitori adottivi o affidatari, possono fruire dell’indennità di maternità, pari a 5 mesi, a prescindere dall’età del minore al momento dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.
Inoltre, nei casi di adozione o affidamento preadottivo internazionale, i predetti lavoratori possono utilizzare il periodo indennizzabile anche per i periodi di permanenza all’estero certificati dall’Ente autorizzato a curare la procedura di adozione.
Le indicazioni dell’ l’INPS
Le istruzioni fornite dall’Inps per la gestione ed il pagamento delle indennità dovute nei casi sopra evidenziati precisano che:
- per le adozioni e gli affidamenti preadottivi nazionali, per gli ingressi in famiglia che si sono verificati a partire dal 20 aprile 2016, l’indennità di maternità, accertati tutti gli altri requisiti di legge, è corrisposta anche per i minori adottati/affidati che hanno più di 6 anni di età. Il trattamento economico spetta per l’intero periodo, anche se durante la fruizione dello stesso il minore raggiunga la maggiore età.
- ll periodo indennizzabile per adozione/affidamento preadottivo internazionale decorre dall’ingresso in Italia e non più, come precedentemente, in famiglia,
La data di ingresso risulta dall’autorizzazione rilasciata, a tal fine, dalla Commissione per le adozioni internazionali (CAI) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 32, L. 184/1983).
Il giorno di ingresso in Italia del minore si aggiunge al periodo indennizzabile di maternità, pari quindi complessivamente a cinque mesi e un giorno.
Il periodo indennizzabile può essere fruito, anche parzialmente, per i periodi di permanenza all’estero finalizzati all’incontro della lavoratrice con il minore.
Nuove tutele previdenziali per gli iscritti alla Gestione Separata
Ulteriori, significativi, interventi in materia di maternità che interessano le lavoratrici autonome iscritte alla Gestione separata sono:
– il Jobs Act autonomi (articolo 13 della legge n. 81 del 2017) dispone l’erogazione dell’indennità di maternità, per i 2 mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, anche se l’attività lavorativa non è sospesa.
Viene, quindi, meno la pretesa probatoria dell’INPS che, per la liquidazione dell’indennità stessa, pretendeva la dichiarazione della lavoratrice iscritta alla Gestione separata, di non aver prestato attività lavorativa nel periodo indennizzabile
– il Jobs Act (articolo 64-ter del dlgs. n. 151/2001 introdotto dal dlgs.n. 80/2015), estende il principio dell’automaticità della prestazione (articolo 2116 del Codice Civile), alle lavoratrici assicurate presso la Gestione separata con esclusivo riferimento all’indennità di maternità, che spetta quindi anche in caso di mancato versamento alla gestione dei contributi previdenziali da parte del committente che abbia fatto venire meno il requisito richiesto del versamento di almeno 3 mensilità nei 12 mesi precedenti l’evento.
Pertanto, per l’anno 2018 il minimale di reddito (articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990), assunto a base per l’accredito della contribuzione versata è pari a € 15.710,00. Conseguentemente, gli iscritti lavoratori autonomi per i quali si applica l’aliquota del 25,72 per cento devono presentare un versamento contributivo minimo annuale di € 4.040,612 (di cui € 3.927,50 ai fini pensionistici) per avere diritto all’accredito dell’intera annualità.
Versamenti minori comportano il riproporzionamento del periodo accreditato.
Per i collaboratori e figure assimilate per i quali si applica l’aliquota comprensiva della DIS-COLL (34,23 per cento) il versamento annuale minimo sale a € 5.377,533 (di cui € 5.184,30 ai fini pensionistici.
Congedo parentale
Il congedo parentale può essere fruito per un periodo di sei mesi ed è stato ampliato da uno a tre anni di vita o dall’ingresso in famiglia del minore l’arco temporale di fruizione del congedo parentale.
I lavoratori iscritti alla Gestione separata possono fruire del congedo parentale anche in misura frazionata a mesi o a giorni, ma non ad ore.
In questo caso, non si applica il principio di automaticità delle prestazioni: il riconoscimento dell’indennità, dunque, è ammesso a condizione che sussista il versamento effettivo delle tre mensilità di contribuzione nel periodo di riferimento.
Box in evidenza
Sospensione del rapporto contrattuale
L’articolo 14 della legge n. 81/2017 ripristina la clausola della permanenza del rapporto di lavoro durante il periodo di maternità, che era stata abrogata dal dlgs. n. 81/2015 insieme a tutte le norme sul lavoro a progetto. Quindi l’assenza per congedo di maternità non comporta la chiusura del contratto con il lavoratore autonomo ma (su richiesta del lavoratore) ne sospende l’esecuzione per un periodo, non retribuito, massimo di 150 giorni, fatto salvo il venir meno dell’interesse del committente.
In caso di maternità, se il committente è d’accordo, la lavoratrice può farsi sostituire da persona di sua fiducia.
Per qualsiasi problematica attinente l’argomento trattato, o per altra questione di natura previdenziale, il Patronato 50&PiùEnasco offre tutta la consulenza e l’assistenza necessarie.