Dal primo gennaio 2020, come dispone il comma 738 della legge di bilancio n. 160/2019, dall’IUC, ovvero l’imposta comunale unica istituita e prevista dal comma 639 della legge di stabilità per il 2014 n. 147/2013, composta anche da IMU e TARI, viene eliminata la TASI.
Questa componente dell’UIC si riferiva ai servizi indivisibili e veniva applicata all’utilizzatore e al possessore dell’immobile, ad eccezione delle prime case, destinate cioè ad abitazione principale propria e del nucleo familiare, fatta eccezione per le abitazioni “di lusso” appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9. La novità riguarda tutti i Comuni del territorio nazionale, tranne i casi specificamente previsti.
Non tutti gli enti del territorio nazionale sono soggetti alla novità fiscale che prevede l’abolizione della TASI dall’Imposta Comunale Unica. Il Friuli Venezia Giulia e le province autonome di Trento e Bolzano, possono infatti regolarsi diversamente, in virtù della libertà impositiva prevista dai loro Statuti.
La nuova IMU si applicherà ai possessori di beni immobili, ad eccezione della prima casa, ovvero all’immobile destinato ad abitazione principale o assimilata, a meno che tale abitazione non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 di cui fanno parte i beni immobili di lusso.
Il soggetto attivo della nuova IMU è sempre il Comune sul cui territorio si trova totalmente o prevalentemente l’immobile da assoggettare all’imposta. Se variano le circoscrizioni territoriali dei comuni, il soggetto attivo è il comune nell’ambito del cui territorio si trovano gli immobili, a partire dal 1° gennaio dell’anno a cui l’imposta si riferisce.
I soggetti passivi dell’imposta invece, come anticipato, sono i possessori degli immobili ossia i proprietari e i titolari di diritti reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, i genitori assegnatari del diritto di abitazione della casa familiare in virtù di un provvedimento giudiziale che lo dichiarato anche genitore affidatario, il concessionario di aree demaniali, il locatario in locazione finanziaria per gli immobili da costruire o in corso di costruzione a partire dalla stipula del contratto e per tutta la sua durata.
Nel caso in cui uno stesso immobile sia posseduto da più soggetti, ognuno è soggetto passivo a se stante e titolare di un’autonoma obbligazione tributaria, comprese esenzioni e agevolazioni, che quindi non si estendono agli altri, poiché nell’applicazione del tributo si tiene conto dei singoli requisiti oggettivi e soggettivi.
Niente IMU per i conduttori
Con l’abolizione della TASI, che veniva pagata in parte dagli inquilini e il suo accorpamento all’IMU i conduttori di immobili in locazione non saranno più gravati da questa spesa. Spetterà al proprietario infatti pagare la nuova IMU da solo e nella sua totalità, sempre a meno che, furbescamente, il locatore, al momento del rinnovo del contratto non decida, nei casi in cui gli è consentito, alzare il canone per compensare il maggiore esborso.
L’aliquota base, sale infatti all’8,6 per mille anche se viene data la possibilità ai Comuni, tramite delibera, di alzarla di altri due punti, ovvero fino al 10,6 per mille e infine, solo nel 2020 i quei Comuni che avevano già deciso per la maggiorazione potranno portarla all’11,4 per mille.
Invariate al momento le scadenze per il pagamento della nuova IMU:
- entro il 16 giugno 2020 si deve versare l’acconto che corrisponde alla metà di quanto versato nel 2019;
- entro il 16 dicembre è dovuto il versamento della seconda rata.
Per quanto riguarda le modalità di versamento del tributo, è possibile procedere al pagamento in modi diversi.
- bollettino postale;
- piattaforma PagoPa;
- Modello F24.