Come noto è in vigore il nuovo decreto-legge che estende, fra l’altro, a tutti coloro che svolgono una attività lavorativa nel settore privato l’obbligo di essere in possesso di certificazione verde Covid-19 – anche conosciuta come “green pass” – a partire dal prossimo 15 ottobre.
Di seguito riassumiamo gli aspetti di principale interesse.
OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE Chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato è tenuto, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui si svolge l’attività stessa, a possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde Covid-19 (cosiddetto “green pass”).L’obbligo insorge in capo a tutti coloro che svolgono un’attività lavorativa, a prescindere dalla forma contrattuale: non solo i lavoratori dipendenti, ma anche i titolari, i lavoratori autonomi, i collaboratori, i consulenti, etc.L’obbligo riguarda altresì i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in tali luoghi, anche sulla base di contratti esterni (ad esempio, contratti di appalto di servizi o somministrazione di lavoro).Le persone che svolgono la propria attività lavorativa con modalità di lavoro agile (cosiddetto “smartworking”) non sono invece tenute ad esibire la certificazione verde, se l’esecuzione della prestazione non comporta l’accesso ai luoghi di lavoro. Al riguardo, va peraltro sottolineato che il mancato possesso della certificazione non implica il diritto alla trasformazione del rapporto in modalità “agile”.
ESENZIONE DALL’OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE Non sono obbligati al possesso della certificazione verde Covid-19 i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
DECORRENZA E DURATA L’obbligo di possedere ed esibire la certificazione per accedere ai luoghi di lavoro decorre dal 15 ottobre e sarà in vigore sino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.
LAVORATORI PRIVI DI CERTIFICAZIONE I lavoratori che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o risultino privi della certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.La sospensione non comporta conseguenze disciplinari e resta fermo il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.Per le aziende con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.
CONTROLLI I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni. Per i lavoratori esterni, tale verifica è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Appare opportuno evidenziare l’interesse del datore di lavoro “ospitante” ad effettuare la verifica nei confronti dei lavoratori esterni, anche in considerazione delle responsabilità c connesse alla tutela della salute e della sicurezza nei confronti dei propri dipendenti e della clientela.I datori di lavoro, entro il 15 ottobre 2021 devono:· definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro;· individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento; in assenza di un modello ufficiale, per quanti si trovassero in difficoltà nella predisposizione del documento di nomina abbiamo predisposto un facsimile sulla base delle indicazioni contenute nel DPCM 17 giugno 2021
SANZIONI In caso di accesso ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di possedere e di esibire la certificazione verde, ;il lavoratore è punito con la sanzione amministrativa da euro da 600 a 1.500.In caso di violazione delle disposizioni relative all’obbligo di verifica della certificazione verde o di mancata adozione delle misure organizzative nel termine previsto, il datore di lavoro è punito con la sanzione da euro 400 a euro 1.000.In caso di reiterata violazione le sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.Le sanzioni sono irrogate dal prefetto. I soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni trasmettono al prefetto gli atti relativi alla violazione.
VALIDITA’ DELLA CERTIFICAZIONE In considerazione dell’approssimarsi della scadenza del 15 ottobre 2021, si ritiene opportuno rammentare che, al momento in cui scriviamo:
– la certificazione rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale ha una validità di 12 mesi a partire dalla seconda somministrazione;- la certificazione è rilasciata anche dopo la prima dose di vaccino (per i vaccini che ne richiedono 2), con validità a partire dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;
– nei casi di vaccino monodose, la certificazione è valida dal 15° giorno dopo la somministrazione ed è valida per 12 mesi;
– nel caso di somministrazione dell’unica dose per i soggetti che abbiano precedentemente contratto il SARS-CoV-2 (e che abbiano fatto la vaccinazione entro i termini previsti), la certificazione ha validità fin dal giorno della somministrazione e per i 12 mesi successivi;
– nei casi di tampone rapido negativo la Certificazione sarà generata in poche ore e avrà validità per 48 ore dall’ora del prelievo. Per quanto riguarda invece il molecolare, la validità è stata estesa a 72 ore dalla Legge di conversione del D.L. 111/2021.
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