Vi informiamo che dal 1° gennaio 2025 entrerà in vigore la nuova classificazione ATECO, che andrà a sostituire l’attuale ATECO 2007 (aggiornamento 2022). La nuova classificazione sarà operativa dal 1° aprile 2025, consentendo alle diverse amministrazioni un periodo di transizione per adeguarsi al nuovo sistema.
L’aggiornamento riguarda adempimenti di natura statistica, amministrativa e fiscale e deriva dalla revisione della NACE (nomenclatura delle attività economiche di Eurostat), a sua volta basata sulla ISIC (International Standard Industrial Classification).
PRINCIPALI NOVITÀ
1. Nuova classificazione del commercio al dettaglio
La modifica più rilevante riguarda il superamento del criterio del canale di vendita (Sezione G), che distingueva il commercio fisso da quello online o ambulante. D’ora in poi, la classificazione si baserà sul tipo di prodotto venduto.
Motivazioni della modifica:
- La maggior parte delle attività opera sia in sede fissa che online, rendendo difficile la distinzione tra i due canali distributivi.
- La variabilità delle vendite online e offline nel tempo compromette la stabilità della classificazione.
2. Eliminazione e riclassificazione di codici ATECO
Le seguenti categorie non saranno più presenti nella classificazione ATECO 2025 e verranno riclassificate secondo il prodotto venduto:
- Commercio al dettaglio ambulante (ex gruppi 47.8 e 47.9)
- Commercio al dettaglio per corrispondenza o via internet (ex gruppo 47.91)
- Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati (ex gruppo 47.99)
- Commercio al dettaglio non specializzato (ex codice 47.11), con eliminazione della distinzione tra ipermercati, supermercati, discount e minimarket.
3. Implicazioni fiscali
La nuova classificazione comporta conseguenze anche sul piano fiscale:
- Aggiornamento dei codici ATECO nei modelli dichiarativi dell’Agenzia delle Entrate.
- Nessuna variazione da comunicare, salvo che l’attività venga ridefinita con un nuovo codice. In tal caso, gli aggiornamenti dovranno essere comunicati tramite:
- o Comunicazione Unica (ComUnica) per le imprese iscritte al Registro delle Imprese.
- o Modelli dell’Agenzia delle Entrate per soggetti non iscritti (AA7/10, AA9/12, AA5/6, ANR/3).
4. Impatto sugli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA)
L’Agenzia delle Entrate ha eliminato gli ISA specifici per il commercio ambulante, accorpandoli a quelli relativi al commercio al dettaglio.
Dal periodo d’imposta 2024, chi esercitava attività ambulante dovrà applicare gli ISA del commercio al dettaglio corrispondenti alla nuova classificazione.
Ad esempio, l’ISA CM03U (commercio ambulante di carne) sarà sostituito dall’ISA M02U (commercio al dettaglio di carni).
CONCLUSIONI
L’aggiornamento della classificazione ATECO ha un impatto significativo su diversi settori economici. Invitiamo tutti gli associati a verificare le modifiche che interessano la propria attività e ad aggiornare tempestivamente i codici ATECO, ove necessario.
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