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Presidenza del Consiglio dei Ministri: Credito di imposta edicole

Per ricevere consulenza per la compilazione della domanda contattaci: calabriacentrale@confcommercio.it

L’articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e modificato dall’articolo 98, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha riconosciuto, per gli anni 2019 e 2020, un credito di imposta agli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, nel limite di spesa di 13 milioni di euro per l’anno 2019 e di 17 milioni di euro per l’anno 2020.

Il DPCM 31 maggio 2019pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2019, stabilisce le disposizioni applicative del credito d’imposta.

La circolare del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 17 luglio 2020 fornisce precisazioni in relazione alle modalità applicative del credito d’imposta per l’anno 2020.

CHI PUO’ ACCEDERE AL BENEFICIO

Il credito di imposta è destinato a:

  1. esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
  2. esercenti attività commerciali di vendita di merci abilitati alla vendita di quotidiani o periodici alle condizioni stabilite dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (c.d. punti vendita non esclusivi), a condizione che la predetta attività commerciale rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento.
    Per il solo anno 2020, ai sensi dell’articolo 1, comma 393, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d’imposta è riconosciuto agli esercenti attività commerciali non esclusivi, anche nei casi in cui la predetta attività commerciale non rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento;
  3. per il solo anno 2020, alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.

Sono ammessi al beneficio i soggetti con:

  • sede legale in uno Stato dell’unione europea o nello Spazio economico europeo
  • residenza fiscale in Italia ovvero stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici
  • indicazione nel Registro delle Imprese dei codici di attività ATECO indicati nel DPCM 31 maggio 2019 e nella circolare del Capo del Dipartimento del 17 luglio 2020 e, in particolare,
    • nel caso di attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici: la presenza del codice attività primario 47.62.10;
    • nel caso di attività commerciali di vendita di merci abilitate alla vendita di quotidiani o periodici alle condizioni stabilite dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170: la presenza come codice attività primario di uno dei codici ATECO 47.26, 47.30, 56.3, 47.1, 47.61 e del codice attività secondario 47.62.10;
    • nel caso di imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici: la presenza del codice attività primario 82.99.20.

COME E QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

Gli esercenti che intendono accedere al beneficio possono presentare domanda al Dipartimento tra il 1° settembre ed il 30 settembre di ciascuno dei due anni cui si riferisce il credito d’imposta.

Le domande possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via telematica, attraverso un’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile, previa autenticazione via SPID o CNS, dal percorso di menù, “Servizi on-line” , “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria” , “Credito di imposta edicole”.

CALCOLO DEL CREDITO

Il credito di imposta è parametrato agli importi pagati dal titolare del singolo punto vendita per i locali in cui si esercita la vendita, nell’anno precedente a quello della domanda di accesso al credito d’imposta, con riferimento alle seguenti voci:

  1. imposta municipale unica (IMU);
  2. tassa per i servizi indivisibili (TASI);
  3. canone per l’occupazione di suolo pubblico (COSAP);
  4. tassa sui rifiuti (TARI);
  5. spese per locazione, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) (per il solo anno 2019, le spese di locazione sono ammesse a condizione che l’esercente operi come unico punto vendita esclusivo nel territorio comunale).

Per il solo anno 2020, il credito di imposta può essere, altresì, parametrato agli importi pagati nell’anno precedente per:

  1. servizi di fornitura di energia elettrica
  2. servizi telefonici e di collegamento a Internet
  3. servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali

Per i punti vendita “non esclusivi” tutte le suddette voci sono commisurate per punto vendita al rapporto tra i ricavi provenienti dalla vendita di giornali, riviste e periodici al lordo di quanto dovuto ai fornitori e i ricavi complessivi.

Il credito di imposta è riconosciuto nella misura massima di 2.000 euro per l’anno 2019 e 4.000 euro per l’anno 2020 per ciascun esercente, nel rispetto dei limiti di cui al Regolamento UE sugli aiuti di stato de minimis (n. 1407/2013).

RICONOSCIMENTO DEL CREDITO

L’elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito con il relativo importo spettante è approvato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato su questo sito entro il 31 dicembre di ciascuno dei due anni cui si riferisce il beneficio:

UTILIZZO DEL CREDITO

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari. Ai fini della fruizione del credito di imposta è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6913, istituito dall’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 107/E del 18 dicembre 2019.

Normativa

PER SAPERNE DI PIU’

  • Per le risposte alle principali domande pervenute al Dipartimento, consultare le FAQ

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Per ricevere consulenza per la compilazione della domanda contattaci: calabriacentrale@confcommercio.it

 

  • Per istruzioni sulla compilazione della domanda consultare il manuale utente della procedura (aggiornato al 27 agosto 2020)
  • Per assistenza tecnica per l’accesso al portale o per la compilazione della domanda contattare l’Help Desk al numero 0664892717 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00
  • Per richieste di chiarimento sul credito di imposta inviare un messaggio all’indirizzo di posta elettronica credito.edicole@governo.it

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