Fonte : il Quotidiano del Sud
NUMEROSE sono le novità che, a decorre dal 12 agosto 2018, con la conversione in legge (legge n. 96/2018) del decreto Dignità, sono state introdotte dal Legislatore per consentire un utilizzo più flessibile delle prestazioni occasionali (Presto), soprattutto nel settore agricolo, negli Enti Locali e nelle strutture ricettive che occupano fino a 8 dipendenti.
Nella sostanza, con il suddetto intervento normativo, vengono resi flessibili gli obblighi di comunicazione, introdotta la necessità di autocertificare l’appartenenza a particolari categorie da parte dei prestatori e stabilita una nuova modalità di pagamento dei compensi pattuiti.
II ricorso al contratto di prestazione occasionale è vietato da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.
E’, altresì, negato l’utilizzo del PrestO alle imprese che operano in particolari settori (edilizia, escavazione, miniere, cave, torbiere) e nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi. Invece, con particolare riferimento alle imprese del settore agricolo, il lavoro occasionale è consentito solo se svolto da pensionati, studenti under 25, disoccupati e percettori di prestazioni a sostegno del reddito, purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
II Legislatore amplia le possibilità di utilizzo del PrestO stabilendo una deroga specifica ai predetti divieti, consentendo l’utilizzo del contratto di prestazione occasionale da parte delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo che hanno alle proprie dipendenze fino a 8 lavoratori, perle attività lavorative rese da parte di pensionati, studenti under 25, disoccupati e percettori di prestazioni a sostegno del reddito.
L’utilizzo del PrestO impone di adempiere ad una precisa procedura che obbliga agli utilizzatori a trasmettere almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS, ovvero avvalendosi del contact center dell’istituto, una dichiarazione contenente i dati identificativi del prestatore, il luogo dove sarà svolta la prestazione, l’oggetto della stessa, la data, l’ora di inizio e fine e il compenso pattuito.
Nello specifico, gli imprenditori agricoli, le aziende alberghiere o le strutture ricettive che operano nel settore del turismo e gli enti locali, sono tenuti a comunicare la data di inizio e il monte orario complessivo presunto, con riferimento a un arco temporale non superiore a 10 giorni.
Allo scopo di evitare che le imprese facciano ricorso del Presto applicando in modo irregolare, anche in maniera involontaria, le deroghe previste per queste tipologie di soggetti, il Legislatore introduce l’obbligo da parte dei prestatori di autocertificare nella piattaforma informatica INPS la condizione che dà accesso alla disciplina agevolativa e, per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, di non essere stato iscritto nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Tuttavia, in merito si evidenzia che, in caso di violazione dei divieti di utilizzo del Presto, è previsto un regime sanzionatorio con regole particolari per il settore agricolo.
Inoltre, il Decreto Dignità introduce una nuova modalità di pagamento del prestatore, che si affianca a quelle già esistenti (accredito su conto corrente o bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici postali) e che deve essere richiesta espressamente all’atto della registrazione nella piattaforma INPS.
Nello specifico, la corresponsione del compenso può essere effettuata, decorsi 15 giorni dal momento in cui la prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è consolidata, tramite qualsiasi sportello postale a fronte di un’apposita ricevuta rilasciata dal sistema e stampata dall’utilizzatore.