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Rapporti di apprendistato. Trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in contratto di apprendistato professionalizzante

Rapporti di apprendistato. Trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell’articolo 43, comma 9, del D.lgs n. 81/2015. Precisazioni in merito al regime contributivo applicabile

La Direzione Centrale Entrate e recupero crediti dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale con il messaggio n. 1478 del 10 aprile 2019 ha inteso fornire dei chiarimenti circa il regime contributivo applicabile ai rapporti di apprendistato professionalizzante nell’ipotesi in cui detti apprendisti risultino alle dipendenze di un datore di lavoro che occupi un numero di addetti pari o inferiore a nove, nei casi di trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in contratto di apprendistato professionalizzante.

L’Istituto ha precisato che la trasformazione del contratto prevista dall’articolo 43, comma 9, del D.lgs n. 81/2015 non comporta la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, ma la continuità dell’originario contratto di lavoro subordinato stipulato tra le parti.

Quindi, il regime contributivo applicabile di cui all’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge n. 296/2006, per le assunzioni in apprendistato da parte dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, trova applicazione limitatamente ai periodi contributivi riguardanti la formazione di primo livello.

Successivamente, a decorrere dalla data di trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in contratto di apprendistato professionalizzante, l’aliquota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Resta fermo che il datore di lavoro è tenuto al versamento dell’aliquota di finanziamento della NASPI nella misura dell’1,31% e del contributo integrativo destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua pari allo 0,30%.

Infine, per i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs n. 148/2015, alla contribuzione dovuta si aggiungono le quote di finanziamento delle prestazioni erogate a titolo di CIGO/CIGS o di fondi di solidarietà.

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