Con il Decreto del 20.12.2017 sono state emanate le disposizioni per l’attribuzione del credito di imposta per le strutture ricettive.
Soggetti beneficiari
Per struttura ricettiva ammessa al credito di imposta si intende:
1) la “struttura alberghiera” , ovvero una struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o piu’ edifici. Tale struttura e’ composta da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti.
Sono strutture alberghiere gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, nonche’ quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali.
2) la struttura che svolge attività agrituristica.
Tipologia di spese ammissibili
Ai fini della determinazione del credito d’imposta, sono considerate eleggibili, ove effettivamente sostenute:
a) relativamente a interventi di ristrutturazione edilizia, le spese per:
1) costruzione dei servizi igienici in ampliamento dei volumi di quelli esistenti;
2) demolizione e ricostruzione anche con modifica della sagoma ma nel rispetto della volumetria, con esclusione degli immobili soggetti a vincolo;
3) ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purche’ sia possibile accertarne la preesistente consistenza anche con modifica della sagoma;
4) modifica dei prospetti dell’edificio, effettuata, tra l’altro, con apertura di nuove porte esterne e finestre, o sostituzione dei prospetti preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse materiali, finiture e colori;
5) realizzazione di balconi e logge;
6) recupero dei locali sottotetto, trasformazione di balconi in veranda;
7) sostituzione di serramenti esterni, da intendersi come chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, con altri aventi le stesse caratteristiche e non ammissibili ad altre agevolazioni fiscali;
8) sostituzione di serramenti interni (porte interne) con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti (in termini di sicurezza, isolamento acustico);
9) installazione di nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente con modifica della superficie e dei materiali, privilegiando materiali sostenibili provenienti da fonti rinnovabili, tra i quali il legno, anche con riferimento ai pontili galleggianti;
10) installazione o sostituzione di impianti di comunicazione ed allarme in caso di emergenza e di impianti di prevenzione incendi ai sensi della vigente normativa;
b) relativamente a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, le spese per interventi che possono essere realizzati sia sulle parti comuni che sulle unita’ immobiliari, quali:
1) sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori, domotica);
2) interventi di natura edilizia piu’ rilevante, quali il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici;
3) realizzazione ex novo di impianti sanitari (inclusa la rubinetteria) dedicati alle persone portatrici di handicap, così come la sostituzione di impianti sanitari esistenti con altri adeguati all’ospitalita’ delle persone portatrici di handicap;
4) sostituzione di serramenti interni (porte interne, anche di comunicazione) in concomitanza di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche;
5) installazione di sistemi domotici atti a controllare in remoto l’apertura e chiusura di infissi o schermature solari;
6) sistemi e tecnologie volte alla facilitazione della comunicazione ai fini dell’accessibilità;
c) relativamente a interventi di incremento dell’efficienza energetica, le spese per:
1) installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;
2) installazione di schermature solari esterne mobili finalizzate alla riduzione dei consumi per condizionamento estivo;
3) coibentazione degli immobili ai fini della riduzione della dispersione termica;
4) installazione di pannelli solari termici per produzione di acqua;
5) la realizzazione di impianti elettrici, termici e idraulici finalizzati alla riduzione del consumo energetico (impianti di riscaldamento ad alta efficienza, sensori termici, illuminazioni led, attrezzature a classe energetica A, A+ , A++, A+++);
d) relativamente all’acquisto di mobili e componenti d’arredo, le spese per:
1) acquisto, rifacimento o sostituzione di cucine o di attrezzature professionali per la ristorazione, quali, tra l’altro, apparecchiature varie di cottura, forni, armadi frigoriferi e congelatori, macchine per la preparazione dinamica, elementi per la preparazione statica, macchine per il lavaggio delle stoviglie, macchine per il lavaggio dei tessuti, abbattitori di temperatura, produttori di ghiaccio, con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti, in termini di sicurezza, efficienza energetica, prestazioni;
2) acquisto di mobili e di complementi d’arredo da interno e da esterno, quali, tra gli altri, tavoli, scrivanie, sedute imbottite e non, altri manufatti imbottiti, mobili contenitori, letti e materassi, gazebo, pergole, ombrelloni, tende da sole, zanzariere;
3) acquisto di mobili fissi, quali, tra gli altri, arredi fissi per bagno, pareti e cabine doccia, cucine componibili, boiserie, pareti interne mobili, apparecchi di illuminazione;
4) acquisto di pavimentazioni di sicurezza, arredi e strumentazioni per la convegnistica, attrezzature per parchi giochi e attrezzature sportive pertinenziali;
5) arredi e strumentazioni per la realizzazione di centri benessere ubicati all’interno delle strutture ricettive.
Le singole voci di spesa sono eleggibili, ciascuna, nella misura del 100%.
L’importo totale delle spese eleggibili è, in ogni caso, limitato alla somma di € 307.692,30 per ciascuna impresa ricettiva, la quale, di conseguenza, potrà beneficiare di un credito d’imposta massimo complessivo pari a € 200.000.
L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
Entità e forma dell’agevolazione
Alle imprese alberghiere e agriturismi, esistenti alla data del 1°gennaio 2012, è riconosciuto un credito d’imposta di imposta nella misura del 65% delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019, relative a interventi che abbiano finalità di ristrutturazione edilizia, di riqualificazione, a condizione che abbiano finalità di incremento dell’efficienza energetica o di riqualificazione antisismica.
Scadenza
La compilazione si può effettuare esclusivamente dalle ore 10:00 del 21 febbraio – alle ore 16:00 del 21 marzo 2019.